Insieme all’estratto conto del 30 settembre 2016 i correntisti hanno ricevuto una comunicazione con informazioni riferite alla novità normative relative al nuovo regime dell’articolo 120 del Testo unico bancario (dlgs 385/1993), modificato dall’articolo 17-bis del decreto legge 18/ 2016, che è partito il primo ottobre 2016.
Le domande che mi sono state fatte al ricevimento di tali comunicazioni da alcuni clienti e lettori del blog , sono :
Cosa devo fare , devo inviare le comunicazioni ricevute insieme agli estratti conto, firmate alla Banca, oppure no? Cosa significa tutto questo ?
Visto che la scelta può essere molto delicata provo a fare un quadro della questione prendendo spunto da fonti autorevoli .
In queste comunicazioni gli Istituti di credito chiedono al correntista di scegliere se accettare o no l’addebito in conto degli interessi passivi.
Cosa prevede il Decreto legge 18/2016:
Il decreto legge 18/2016 separa gli interessi dal capitale e stabilisce, in generale, il divieto di interessi su interessi ovvero l’anatocismo .
Infatti , nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento deve essere assicurata, nei confronti dei clienti , la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, ed in ogni caso non inferiore ad un anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno anno e, in ogni modo, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Gli interessi devono essere conteggiati a parte e il correntista può permettere , l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi diventano esigibili : in questo caso la somma addebitata diventa capitale e, quindi, genererà nuovi interessi.
Perciò se il cliente darà il suo consenso , lui stesso avrà dato il via libera all’anatocismo.
Cosa succede per chi ha un conto corrente affidato?
Per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento è consentito che il cliente e la banca possano pattuire, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (1° marzo o data della chiusura del rapporto).
Questo significa che una clausola del contratto autorizza la banca a mettere in conto l’addebito per interessi; per legge, dunque, questo importo negativo, ad esempio, può essere conteggiato a valere sul fido accordato al cliente , e cioè il saldo negativo capitale del conto aumenta e questo con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi (e cioè anatocismo).
In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.
Ma è oggettivo che l’autorizzazione all’addebito in conto rappresenta il lasciapassare per l’applicazione di interessi anatocistici.
(Fonte : “Fine dell’anatocismo? Macché – di Antonio Ciccia Messina ItaliaOggi Numero 193 pag. 26 del 13/08/2016)
E i Correntisti con il saldo in negativo cosa dovrebbero fare ?
Per i correntisti che hanno il saldo in negativo , potrebbe essere utile non firmare l’autorizzazione inviata dalla banca , poiché una volta firmata, la banca è legittimata ad applicare l’anatocismo.
Se il cliente non rilascia l’autorizzazione, la banca può compensarli legalmente con eventuali disponibilità presenti su conti correnti attivi.
Se il conto è in rosso anche se il cliente non ha raggiunto il limite massimo di utilizzo del fido la banca non può procedere con la compensazione legale, differentemente si produrrebbero ancora interessi su interessi. (Fonte :Confcommercio Ascom Imola )
Ma quali sono le conseguenze se si pagano gli interessi oppure no?
- se il cliente li paga, la vicenda si chiude e gli interessi corrispettivi continuano a essere calcolati sul solo capitale;
- se il cliente ne autorizza o ne ha autorizzato l’addebito in conto (si tratta di un’autorizzazione revocabile in qualsiasi momento), necessariamente, per effetto dell’addebito, si “trasformano” in capitale e, quindi, da quel momento, gli interessi corrispettivi devono essere calcolati su un importo rappresentato dalla somma del capitale finanziato con gli interessi divenuti capitale per effetto dell’avvenuto loro addebito in conto;
- se il cliente non li paga e non ne autorizza l’addebito in conto, il rapporto tra banca e cliente entra nell’inadempimento e, perciò, si determina il presupposto per l’applicazione degli interessi moratori. (Fonte : “Anatocismo, da domani in vigore le nuove regole”www.ilsole24ore.com )
Infatti c’è la dichiarazione del principio generale per cui gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
Quindi laddove non viene fatta compensazione, se il cliente non paga gli interessi passivi entro 60 giorni da quando la banca ne darà evidenza , il 1° marzo, recuperando altrove le risorse finanziarie, l’Istituto di Credito potrà dare il via a procedura di messa in mora verso il correntista.
In pratica cosa cambia? Gli effetti di questo decreto legge sono meglio o peggio per i clienti bancari?
In pratica solo chi riesce a pagare regolarmente gli interessi evidenziati dal 01 marzo, avrà il beneficio di non vedersi applicato anatocismo o interessi di mora .
Altrimenti si può dire che l’anatocismo è un po’ come se uscisse dalla porta per rientrare dalla finestra , perché se il cliente firma e autorizza la banca ad addebitare gli interessi in conto , di fatto, come abbiamo visto, permette alla banca di applicare anatocismo.
Se invece il correntista non riesce a pagare nei termini prestabiliti si ritroverà interessi di mora oltre al fatto che possono partire nei suoi confronti le eventuali azioni giudiziaria per il recupero degli interessi .
In conclusione, le banche ci sguazzano poichè purtroppo chi cade sempre in piedi, è il Sistema Bancario.
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