Gli Indici per la Crisi di Impresa : Ne basta uno che non va bene per far scattare l’alert?

Tempo di lettura: 5 minuti

Se per la mia azienda, calcolo gli “indici della crisi”, cioè quelli indicati dal CNDEC e trovo un indice che non va bene, devo attivare l’allerta?

Attenzione perchè  gli indici sono solo il terzo livello di valutazione della presunzione della crisi .

I veri indicatori di rischio della crisi d’impresa sono la perdita della continuità aziendale e il Patrimonio netto negativo. ( Italia Oggi  del 25.10.19).

E’ importante la verifica continuativa della continuità aziendale . La rilevazione  dei sintomi  è sempre  da guardare  anche con indicatori qualitativi  come (controversie  tra soci, perdita di  fatturato e di clienti fondamentali, peggioramento soddisfazione del cliente etc…). Questi sono indici non  finanziari e non leggibili dai bilanci. Necessario perciò attuare controlli tramite  la Balanced Scorecard.

Obiettivo degli indici di allerta è far emergere la sostenibilità dei debiti almeno per i sei mesi successivi oltre che le prospettive della continuità aziendale.

Bisogna avere chiaro che la crisi è ipotizzabile non  appena che il patrimonio netto diventa negativo . ⁣

Poi entrano in gioco il DSCR  e  gli altri 5 indici che vedremo tra poco 

Gli  ultimi 5 indici costituiscono segnali di crisi, ma non prendono da soli rilevanza sufficiente a  fare sussistere uno stato di crisi, infatti hanno significato  solo se adoperati insieme.

Ognuno di questi indici, isolato  da solo,  ci dà solo  una vista parziale di eventuali sintomi della crisi.

Gli indici devono essere applicati sulla base di una precisa sequenza gerarchica progressiva  dove il superamento del valore soglia del primo indice (Patrimonio netto negativo) rende ipotizzabile  la presenza della crisi.

Secondo invece a quanto indicato dal CNDEC  (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) nell’ebook “CRISI D’IMPRESA GLI INDICI DELL’ALLERTA”, sono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o  finanziario, rilevabili tramite appositi indici che diano evidenza della sostenibilità  dei debiti per almeno i sei mesi successivi e  delle prospettive di continuità aziendale per  l’esercizio in corso o, quando la durata  residua dell’esercizio al momento della  valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici  significativi quelli che misurano la  sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di  generare e l’adeguatezza dei mezzi propri  rispetto a quelli di terzi.

Inoltre sono  indicatori di crisi ritardi nei pagamenti ripetuti e  significativi, anche sulla base di  quanto previsto nell’articolo 24.

 

 

 

 

Indici di allerta previsti dal Codice della crisi (articolo 13 del decreto legislativo 14/2019)

 

Si applicano indistintamente a tutte le imprese ed hanno valori soglia differenti per settori economici.

Poichè gli indici, come già si diceva sopra,  devono essere utilizzati con  precisa sequenza gerarchica progressiva , l’applicazione  degli stessi deve avvenire nella sequenza indicata.

Il superamento del valore soglia del primo, Patrimonio netto negativo rende ipotizzabile la presenza della crisi.;

  • Il Patrimonio netto negativo è  un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Patrimonio  netto negativo o,  per le società di  capitali, al di sotto del limite di legge. 
  • DSCR a sei mesi inferiore a 1;
    In assenza di superamento del primo indicatore , si passa alla verifica del secondo.  DSCR a sei mesi inferiore a 1 e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi.  

Il DSCR, nella  versione più semplificata, è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti  previsti nello stesso arco temporale.

Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti  su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità.

Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di  dati prognostici non ritenuti inaffidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale. 

 

 

 

In mancanza del dato attendibile del DSCR si passa al gruppo di indici di cui all’art. 13, co.2. e si deve vedere se c’è il superamento congiunto delle soglie degli altri 5 indici :

  •  indice di sostenibilità degli oneri finanziari: rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  •  indice di adeguatezza patrimoniale: rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  •  indice di ritorno liquido dell’attivo: rapporto  tra cash flow e attivo;
  •  indice di liquidità: rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  •  indice di indebitamento previdenziale e tributario: rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Ognuno di questi indici deve rispettare dei valori soglia che sono attribuiti a seconda del settore  dell’azienda

 

 

 

In conclusione :

 

Le imprese, anche le piccole,  dovrebbero cominciare a vedere certi indici che stanno per cambiare il modo di concepire i controlli aziendali.

Per chi ha sempre fatto controllo di gestione ed è abituato a monitorare la situazione economica e finanziaria ogni mese o ogni 3 mesi, il monitoraggio continuo della continuità aziendale e degli indici non dovrebbe comportare più di tanta fatica,  ma chi invece non fa controllo di gestione,  dovrà cominciare ad abituarsi all’idea di farlo anche perchè,   da agosto 2020 anche sindaci o revisori, dovranno procedere alla verifica degli indici con cadenza almeno trimestrale.

 

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