Sono molte le aziende che sperano nella riuscita della Moratoria ,infatti è iniziata la corsa delle imprese alla “sospirata ” sospensione dei crediti che le banche vantano nei loro confronti ,per ottenere l’interruzione del pagamento della quota capitale dei mutui o leasing finanziari per almeno 12 mesi ma anche un allungamento a 270 giorni delle scadenze riguardanti i crediti a breve.
Nel caso tu fossi interessato alla Sospensione dei debiti l’invito è quello di contattare la tua banca ,prima di tutto per sapere se ha aderito all’iniziativa, poi per avere istruzioni sul come fare a chiedere lo slittamento delle quote capitali dei debiti.
Come appare dal sito http://rassegna.governo.it in un articolo perso da da “IL SOLE 24 ORE” di giovedì 27 agosto 2009 al momento , sono 177 gli Istituti che hanno aderito all`iniziativa oltre il 60% degli Istituti.
Si prevede che almeno 280 mila aziende premeranno agli sportelli da metà settembre, quando le prime banche che hanno aderito alla moratoria sul credito avranno espletato,. nei 45 giorni previsti le procedure interne per tornare ad aprire i rubinetti del credito.
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Intanto per rispondere invece ad una delle domande che mi è arrivata via mail cioè:
“A quali condizioni verrà fatta questa sospensione?”
poichè al momento ho pochi elementi non mi resta che riprendere una parte di ciò che è scritto nell’Avviso Comune che si può trovare sul sito del Tesoro www.tesoro.it. firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze,
dall ‘Associazione Bancaria Italiana e dalle Associazioni di Categoria .
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CONDIZIONI DELLE OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI DEBITI E DI SOSTEGNO DELLE
ESIGENZE DI CASSA
Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
Le operazioni di sospensione, inoltre, non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l’operazione, di cui sarà fornita adeguata evidenza.
Le operazioni sopra indicate vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.
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Patrizio Gatti