Vado qui ad elencare le misure adottate dal Governo per “assicurare “ la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19.
In questo articolo non esprimo commenti, vado solo ad elencare ciò che è scritto nel Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 , e nella circolare ABI del 09.04.2020 Prot. UCR/ULS/000686.
Le garanzie sono rilasciate da SACE, che concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese, e dal Fondo di Garanzia PMI .
Fondo di garanzia PMI
Beneficiari :
Piccole imprese , persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
Garanzia per finanziamento non superiore a 25.000 euro.
Importo Ammissibile : Importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ,invece per i beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione
Per questi finanziamenti la garanzia sarà concessa automaticamente.
Senza la valutazione, la banca eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinato alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo stesso.
Il rimborso
L’ inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro.
Il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie.
La già menzionata garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del 2019 del soggetto beneficiario o alternativamente: il doppio della spesa salariale annua del beneficiario,compresi gli oneri sociali per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile .
Nel caso di imprese costituite a partire dal gennaio 2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
In questo caso i prestiti devono essere d’importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo non superiore a 800.000 euro.
La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
I costi e la durata
Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l’accesso è gratuito
la garanzia al 100% è concessa a titolo gratuito.
Per i prestiti fino a 25mila euro è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2%
Nel caso delle aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un un tasso minimo ne’ una durata massima del rimborso prefissata.
Perciò il Fondo non interviene nei rapporti tra banca e cliente che sono lasciati alla trattativa: i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, tranne ciò che è previsto per il tasso massimo per operazioni di importo massimo 25.000 euro e per le imprese con fatturato sino a 800.000 euro.
Chi sarà escluso e chi no:
Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” o con esposizioni “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020.
La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di
cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano
attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne
determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca,
sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Garanzie SACE
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di
durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi
25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal
bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio
Procedura per l’accesso alla garanzia
È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese
con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5
miliardi di euro
Percentuali di copertura
La percentuale massima di garanzia è pari al:
– 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in
Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5
miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
– 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Commissioni di garanzia
Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le
seguenti:
– per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base
durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto
anno;
– per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante
il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base
durante il quarto, quinto e sesto anno.
In pratica : per i finanziamenti a PMI sull’importo garantito la commissione è lo 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno.
Destinazioni dei finanziamenti
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Esclusioni
La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di
cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano
attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne
determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca,
sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.
• Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
Fonti :
Gazzetta Ufficiale n. 94 il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.( )
Circolare ABI PROT Prot. UCR/ULS/000686 del 9 aprile 2020
www.ansa.it
www.ilsole24ore.it
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