Adeguati Assetti organizzativi, amministrativi e contabili e l’importanza del controllo di gestione.

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Tempo di lettura: 12 minuti
Adeguati Assetti organizzativi, amministrativi e contabili e  l’importanza del controllo di gestione e della pianificazione aziendale e finanziaria.

 

La pianificazione è basilare per il controllo dell’attività imprenditoriale anche se  il bisogno di applicarla, sino ad oggi,  è sentito da una minoranza delle aziende, soprattutto per le piccole.

Ho  sempre sostenuto che

è una scelta libera dell’imprenditore se pianificare o no la sua attività da un punto di vista economico finanziario. L’azienda può andare avanti più o meno bene, ugualmente”

Ma questa frase è ancora attuale?

In realtà con le nuove normative non è proprio così, va rivisto qualcosa. Ma vediamo il perché!

Dopo una serie di rinvii e modifiche, dal 15 luglio 2022 è entrata in vigore definitivamente la legge sul nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Obiettivo del nuovo Codice è quello di cercare di recuperare l’azienda in difficoltà, con sistemi di prevenzione e di valutazione tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà, agendo prima che la situazione di crisi diventi conclamata e poi si trasformi in insolvenza portando poi l’azienda sino alla chiusura.

La riforma della crisi d’impresa ha tra i suoi scopi quello di fare emergere tempestivamente i segnali di crisi al fine di contenere gli effetti della crisi, assicurando la continuità aziendale cioè la capacità di un’organizzazione di continuare a funzionare senza interruzioni significative, anche in caso di eventi imprevisti.

Infatti la valutazione predittiva della crisi di impresa e la salvaguardia della continuità aziendale “Going Concern”, sono i primari scopi della riforma e si tratta di obiettivi il cui raggiungimento è subordinato all’applicazione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Quindi la normativa spinge a fare in modo di evitare il peggioramento della crisi intercettandolo con una adeguato controllo dei rischi aziendali.

Attenzione che per il nuovo codice della Crisi d’Impresa applicare gli adeguati assetti dovrebbe servire per evitare preventivamente la crisi e non, per gestire la crisi.

Con il D. Lgs. n. 83/2022 del giugno 2022 è stata definita crisi:” lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi

Il Dlgs., n. 83 tramite una integrale riscrittura dell’art. 3, prevede che le misure dei precedenti due cioè le misure idonee e l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, debbano permettere di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilita’ dei debiti e le prospettive di continuita’ aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
in pratica :

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta’ dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu’ di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche’ rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o piu’ delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1, cioè segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia Riscossione).

Ma tutto questo cosa significa?

Significa che con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 Cc, il legislatore ha chiesto agli imprenditori di abbracciare una logica di pianificazione strategica e programmazione economica finanziaria, evitando di gestire l’impresa con la navigazione a vista.

Come ci dicono Alessandro Danovi e Giuseppe Acciaro in “La svolta verso una sana conduzione imprenditoriale” articolo del Sole 24 ore:  

la situazione di aumentata incertezza nella quale si trovano oggi ad operare le imprese ha messo in luce l’inefficacia dell’approccio “giorno per giorno” e l’imprescindibilità di uno stile di direzione più razionale ed anticipatorio. […] In altre parole, l’adozione di adeguati assetti non deve essere interpretata come un costo, bensì come un investimento, funzionale non solo a prevenire la crisi, ma anche quale occasione di sviluppo dell’impresa, delle competenze manageriali, dei fattori organizzativi per la competitività, in un contesto ambientale sempre più rischioso e perturbato, in cui è prioritario preservare le condizioni prospettiche di equilibrio, facendo emergere precocemente i fenomeni che potrebbero turbarlo”

Questo di conseguenza porta ad applicare una visione forward looking (orientata al futuro), basata su un sistema di controllo di gestione non solo con analisi di bilancio indici e cruscotti riferiti ai dati passati, ma con un sistema fortemente “lungimirante”, con budget mensilizzati o trimestrali economici e finanziari con utilizzo di tecniche di rolling forecast cioè proiezioni continue e  aggiornate  di periodo in periodo, e  di simulazione, volte a verificare l’impatto sulla continuità aziendale di eventuali diversi scenari anche per contrastare eventuali eventi non positivi.

 

A chi è rivolta questa normativa?

La normativa è rivolta a tutti gli imprenditori, grandi e piccoli anche agricoli, e prevede che ogni imprenditore si dovrà dotare di strumenti idonei che gli consentano una gestione profittevole ed equilibrata finanziariamente.

L’art. 375 CCII modificando il secondo comma dell’art. 2086 Cc, dispone quindi che :

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Per ciò che riguarda invece gli imprenditori individuali l’art. 3 CCII, dispone che:

“l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte

Il legislatore porta perciò all’introduzione generalizzato della pianificazione e del controllo di gestione, che nella pratica deve essere “calzato a pennello” alle caratteristiche di ciascuna azienda.

Perciò tutti gli imprenditori indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa, sono tenuti a valutare e analizzare periodicamente l’andamento della gestione aziendale.

Cosa sono gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili?

Secondo Alberto Guiotto, in un suo articolo pubblicato sul Sole 24 Ore ” ESG tra adeguati assetti societari e orientamenti EBA

Gli adeguati assetti organizzativi aziendali rappresentano, dunque, le fondamenta su cui poggia l’intero sistema degli strumenti e della normativa finalizzati a creare un efficace meccanismo di early warning, attraverso un connotato più dinamico, incentrato soprattutto sulla condivisione più efficiente di flussi informativi

Gli assetti organizzativi servono a regolare e guidare i comportamenti delle persone nelle attività aziendali. In pratica la struttura organizzativa risponde alle domanda “chi fa che cosa? e “come si fanno le cose?”

Gli adeguati assetti amministrativi e contabili sono un insieme di regole e procedure, per gestire le attività amministrative e contabili in modo efficiente e sono fondamentali per la gestione efficace  di qualsiasi attività aziendale e per la prevenzione di rischi legali.
In pratica, consentono di gestire correttamente l’affidabilità dei dati contabili, e  il rispetto delle normative fiscali, e possono essere riferiti agli strumenti e sistemi di pianificazione e controllo.

Perciò è dall’assetto amministrativo che dipende la produzione delle informazioni necessarie al management aziendale per valutare i possibili scenari alternativi e prendere decisioni, monitorare la gestione e verificare i risultati raggiunti.

L’adozione di adeguati assetti, oltre che costituire un obbligo normativo imposto dal secondo comma dall’art. 2086 del codice civile, è una condizione importantissima per consentire alle imprese di individuare tempestivamente i primi segnali di crisi e farvi poi fronte per tutelare la continuità aziendale

Per fare in modo che l’azienda possa essere amministrata in un’ottica forward looking è necessario dunque, attivare l’assetto amministrativo e contabile con il controllo di gestione.

In breve, gli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, per poter essere effettivamente “adeguati”, secondo le previsioni del Codice della crisi, non possono ignorare l’attuazione di un efficiente ed efficace sistema di controllo di gestione, che permetta l’integrazione di strumenti quali :

• ll budget economico, che è un importante strumento per valutare ed analizzare l’effettivo raggiungimento di ipotesi gestionali e degli obiettivi aziendali.

• Il budget di tesoreria, è uno strumento essenziale che deve permettere all’imprenditore di verificare la sostenibilità dell’indebitamento e l’esistenza di concrete prospettive di continuità aziendale almeno per i successivi dodici mesi.

 

cash-flow-pianificazione-di-cassa-adeguati-assetti

 

Il monitoraggio della liquidità aziendale, attraverso lo strumento del budget di tesoreria, è  un elemento centrale per la rilevazione tempestiva della crisi.  Inoltre il budget di tesoreria permette di vedere la capacità dell’impresa di creare risorse finanziarie e gestire la liquidità, non limitandosi solo alla verifica del risultato economico.

Nel controllo aziendale naturalmente non si può poi prescindere dall’impostare un attività di monitoraggio con idonei indicatori di performance KPIs (key performance indicators) che permettono l’analisi di eventuali scostamenti rispetto gli obiettivi prefissati.

E’ consigliabile anche l’attuazione di sistemi di controllo strategico rivolti al medio e lungo periodo come la Balanced Scorecard che permette di misurare le performance aziendale non solo dal punto di vista economico e finanziario ma prende in esame anche aspetti qualitativi che non si vedono dai bilanci.
Per esempio si fa uso di indici qualitativi per vedere la capacità di evolversi dell’azienda che dipende da componenti qualitative come, formazione, clima aziendale, innovazione, rapporti tra soci, quote di mercato, soddisfazione dei clienti.
Il peggioramento di alcune di queste variabili possono portare a determinare la crisi.
Questo strumento analizza i risultati dall’azienda sulla base di quattro prospettive, che sono tra loro “bilanciate”:

Prospettiva economica finanziaria

Il primo obiettivo per l’azienda è ottenere un profitto, aumentando il livello dei ricavi. Attraverso indici finanziari per esempio (acid test, indipendenza finanziaria, cash flow) e di redditività (ROE, ROI, ecc); è possibile ottenere informazioni sulle performances finanziarie dell’azienda utili a comprenderne l’andamento gestionale.

Prospettiva clienti

La customer satisfaction è un punto centrale della visibilità e dell’affidabilità del prodotto o del servizio sul mercato, poiché un cliente soddisfatto e fidelizzato è segno di un servizio efficiente ed efficace.
Per questo è necessario creare un valore aggiunto al prodotto o al servizio reso al cliente attraverso il miglioramento delle caratteristiche, della competitività del prezzo, dell’immagine, della promozione, ed il miglioramento dei processi interni.

Prospettiva dei processi interni

Questa prospettiva fa vedere se i dipendenti sono partecipi delle strategie d’impresa, hanno più interesse alla collaborazione, al miglioramento delle prestazioni, soprattutto se con possibilità incentivanti di carriera e retribuzione.

Prospettiva dell’apprendimento e della crescita

Rendere partecipi i propri dipendenti della strategia è importante e stimolante, tuttavia per ottenere un giusto grado di aggregazione, del sapere con chi, come e dove si sta andando, è necessaria che ci sia un’informazione estesa a tutti i livelli, un giusto grado di formazione e l’incentivazione per i risultati ottenuti. Gli indicatori riguardano perciò il grado di sviluppo dell’informazione interna, della cultura e delle competenze dei dipendenti.

La balanced scorecard non è un’alternativa al controllo di gestione, ma una sua ottima evoluzione.

 

indici qualitativi-balanced scorecard

Infatti con questo strumento l’impresa evita di focalizzarsi solo su obiettivi economico-finanziari e guarda anche altri fattori critici di successo, che possono essere importantissimi per la redditività futura e per la continuità aziendale.

A chi spetta individuare l’emersione della Crisi?

L’emersione della crisi non spetta più soltanto all’imprenditore e all’impresa, ma sono individuati anche altri soggetti legittimati dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza a dare l’allerta:

•  organi di controllo societari, collegio sindacale, il revisore contabile e la società di revisione
• creditori pubblici qualificati: questi soggetti, sono rappresentati dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS e dall’Agenzia Entrate Riscossione.

La nomina dell’organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) o del revisore diventa obbligatoria, per le società a responsabilità limitata, se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti tre limiti:

–  Attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro?
–  Ricavi superiori a 4 milioni di euro ?
–  Media dei Dipendenti annua superiore a 20 ?

per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. questa dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.

Cosa comporta per gli amministratori il mancato rispetto degli adeguati assetti?

Gli amministratori hanno l’obbligo di curare l’adeguatezza degli assetti societari. Poiché la gestione societaria spetta agli amministratori, è dovere degli stessi istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società che sia idoneo a consentire il tempestivo rilevamento di una situazione di crisi dell’impresa e di perdita della continuità aziendale.

Nel caso che  gli amministratori delle S.r.l. non abbiano ottemperato ai doveri previsti dall’art. 2086 c.c., essi rispondono nei confronti dei creditori sociali qualora ciò si ripercuota sulla conservazione del patrimonio sociale.

Per questo motivo potrebbero essere chiamati a rispondere in solido con la società per il pagamento dei debiti insoluti, cioè potrebbero essere tenuti a pagare con il proprio patrimonio personale i debiti dell’impresa nei confronti dei creditori. Se poi i soci non hanno controllato cosa hanno fatto gli amministratori, diventano di conseguenza anche loro stessi responsabili.

Per tutelarsi, gli amministratori devono applicare tutti i controlli dei rischi previsti,  e documentarli con data certa periodicamente consigliabile almeno ogni 3 mesi o al massimo ogni 6 mesi.

E la Banca come si comporterà nei confronti delle imprese che hanno bisogno di credito?

La Banca controllerà se l’azienda possiede i requisiti degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Riprendendo ciò che è scritto in un articolo del Sole 24 ore “Il controllo di gestione per la prevenzione della crisi” di F.Aliprandi- A. Turchi

“Il CCII ha introdotto anche per le banche un ruolo di individuazione dei segnali di crisi, dal momento che queste saranno chiamate ad avvisare l’organo di controllo quando, valutando i sintomi di una futura crisi, revocheranno o ridurranno gli affidamenti. Diventa di fondamentale importanza che le imprese monitorino la propria posizione verso il sistema bancario e che prestino particolare attenzione alla lettura dei dati raccolti nella Centrale Rischi.”

Infatti, solo in presenza di un adeguato assetto societario, l’impresa è in grado di disporre di informazioni aggiornate circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e, in particolare, sulla capacità prospettica della stessa di far fronte all’indebitamento bancario attraverso la generazione dei flussi di cassa derivanti dalla gestione tipica.

L’adozione di un adeguato assetto, permette all’impresa di disporre di previsioni prospettiche attendibili, semplifica e facilita i rapporti con le banche dando loro le informazioni attuali e prospettiche importanti per dimostrare la capacità di pagare i debiti in futuro.

Dunque ,anche se il tutto dovrebbe essere proporzionato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, difficilmente è pensabile che la banca, continui a concedere fidi e finanziamenti alle aziende che non dimostrino di avere degli adeguati assetti.

Da tenere presente che anche per le Banche c’è in atto un grande cambiamento per quanto riguarda le valutazioni e il monitoraggio del rating, cioè la valutazione del merito creditizio, dovute all’introduzione delle nuove linee Guida EBA LOM 2020  (European Banking Authority).

Questi orientamenti emanati dall’EBA sono rivolti a favorire un approccio forward looking che sta progressivamente attribuendo un ruolo predominante alle valutazioni prospettiche sulla capacità dell’impresa di generare flussi di cassa.
E ciò è anche coadiuvato da indici di allerta (early warning) che si vanno ad integrare benissimo proprio con quanto previsto dagli adeguati assetti.

La composizione negoziata della crisi

Per effetto del recente recepimento del Dlgs 17 giugno 2022,n. 83, in materia di crisi d’impresa, la procedura di composizione assistita della crisi, che prevedeva un sistema di allerta basato sull’utilizzo di indici ed indicatori, è stata sostituita dalla procedura di composizione negoziata della crisi.

La composizione negoziata della crisi ha l’obiettivo di permettere il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, hanno le caratteristiche per restare sul mercato. L’impresa può richiedere alla CCIAA la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione, che lo affianchi nelle negoziazioni con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando le giuste soluzioni per superare la situazione di difficoltà.
E’ in funzione una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori che volontariamente accedono alla procedura di composizione negoziata della crisi, all’interno della quale viene resa disponibile una lista di controllo contenente indicazioni per la redazione del piano di risanamento.
Nel sito https://composizionenegoziata.camcom.it/ puoi trovare il foglio di calcolo del test che ha lo scopo di fornire indicazioni preliminari della complessità del risanamento.

 

Ma allora cosa dovrebbero fare le aziende?

 

 

Sembra chiaro che, per evitare situazioni di crisi, serve usare modelli di pianificazione economica-finanziaria per controllare continuamente potenziali situazioni di peggioramento e laddove serve, occorre mettere in pratica le azioni correttive necessarie.
Bisogna sempre più adeguarsi in un ottica orientata al futuro “forward looking” che deve permettere di ottenere adeguati assetti anche tramite l’impostazione di sistemi di allerta “early warning”, per garantire una continuità aziendale “Going Concern”.
Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo è un elemento di garanzia in termini di produzione informativa per la gestione e adeguatezza dell’intero sistema amministrativo e contabile.

A questo punto diventa importante per l’impresa utilizzare strumenti di controllo e programmazione quali i budget previsionali economici e finanziari purchè attendibili, raggiungibili e controllabili, con l’aggiunta anche di cruscotti aziendali con indicatori chiave, KPIs (Key Performance Indicators).

Vanno aggiunti anche sistemi di controllo basati sulla Balanced Scorecard che fa uso di indici qualitativi.

Questo è un periodo di cambiamenti epocali per quanto riguarda il controllo dei rischi della gestione aziendale, per cui  chi gestisce un’impresa dovrebbe sin da subito prepararsi ad affrontarli e prevenirli, attivandosi di conseguenza, con il controllo di gestione e la pianificazione aziendale.

E Tu, ti sei attivato nell’implementazione di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile?

Clicca qui per  prenotare una primo colloquio conoscitivo gratuito.

 

Fonti utilizzate e consultate per la redazione dell’articolo:
-Francesco Aliprandi Alessandro Turchi, in “ Il controllo di gestione
per la prevenzione della crisi” collana del Sole 24 ore, Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi -luglio 22
-A. Panizza, “Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: aspetti (teorici ed) operativi”, Ristrutturazioni Aziendali, IlCaso.it, agosto 2021, pag.18).
-Alberto Guiotto. in ” ESG tra adeguati assetti societari e orientamenti EBA” collana del Sole 24 ore, Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi – luglio 22
-Mario Difino, Patrizia Riva in “Amministratori, organo di controllo e revisore: i doveri “ collana del Sole 24 ore, Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi – luglio 22
-Alessandro Danovi Giuseppe Acciaro “Nuovo Codice della crisi e adeguati assetti societari “ collana del Sole 24 ore, Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi – luglio 22
-Alessandro Danovi Giuseppe Acciaro “La svolta verso una sana conduzione imprenditoriale” collana del Sole 24 ore, Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi – luglio 22 -Francesco Bassi “Componenti e progettazione dell’assetto organizzativo” pag 76 – collana del Sole 24 ore, Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi – luglio 22

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